Vendita di San Siro, il TAR boccia i ricorsi: «Inammissibili». Ma il merito del progetto resta da esaminare
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Mentre il Consigliere Enrico Fedrigini chiede al Sindaco Sala d'interrompere la procedura di VAS del progetto Nuovo Stadio in quanto le società hanno diviso le fasi progettuali: 1) Stadio e Tunnel ora e 2) Demolizione del Meazza e speculazione commerciale dopo, impedendo di capirne gli effetti complessivi su ambiente, mobilità e salute; il TAR della Lombardia ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati contro gli atti del Comune di Milano che hanno portato alla vendita dell’area di San Siro, sulla quale Inter e Milan intendono realizzare un nuovo stadio dopo la demolizione del Meazza.
Di seguito l'intervento di Enrico Fedrighini che chiama direttamente in causa il Sindaco (presente in aula) durante il Consiglio del 05/10
La decisione, però, va letta con attenzione: il TAR, nella maggior parte dei casi, non ha stabilito se il progetto del nuovo stadio sia legittimo oppure illegittimo. I ricorsi sono stati fermati prima ancora di arrivare all’esame delle questioni di merito.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
Il punto decisivo individuato dai giudici riguarda soprattutto la composizione dei ricorrenti e il modo in cui sono state presentate le contestazioni.
I ricorsi erano sei e comprendevano complessivamente circa 60 contestazioni. Secondo il TAR, però, la composizione dei ricorrenti risultava eterogenea e mutevole: inizialmente erano circa 50, mentre successivamente sono diventati oltre 100.
Inoltre, non tutti i ricorrenti contestavano gli stessi atti: alcuni impugnavano determinati provvedimenti, altri ne contestavano di differenti, pur facendo parte della stessa sequenza amministrativa che ha portato alla vendita dell’area di San Siro.
Secondo il TAR, questa situazione avrebbe creato un problema anche nell’eventualità di un eventuale accoglimento soltanto di alcune delle contestazioni: non sarebbe stato sufficientemente chiaro quali ricorrenti sarebbero stati interessati dalla decisione e quali provvedimenti sarebbero effettivamente rimasti coinvolti dal giudicato.
Per questo motivo, i giudici hanno ritenuto che i ricorsi non potessero essere esaminati nel merito.
Il problema dell'«impugnazione parcellizzata»
Un altro elemento contestato dal TAR riguarda quello che viene definito «impugnazione parcellizzata».
In sostanza, secondo i giudici, i ricorrenti avrebbero contestato separatamente alcuni passaggi della complessa procedura amministrativa, senza impugnare, nello stesso modo, anche i provvedimenti precedenti che costituivano il presupposto di quelli successivi.
Il TAR avrebbe quindi ritenuto necessario contestare gli eventuali vizi riferendoli correttamente ai singoli atti e alla loro posizione all’interno dell’intera sequenza amministrativa.
È proprio questo, dunque, il motivo principale per cui le contestazioni non sono arrivate all'esame del loro contenuto.
Cosa il TAR NON ha deciso
Questo è probabilmente l'aspetto più importante della sentenza.
La dichiarazione di inammissibilità non significa che il TAR abbia stabilito che tutte le scelte del Comune siano legittime.
Nelle decisioni, infatti, non viene affrontata nel merito una serie di questioni sollevate dai ricorrenti, tra cui:
- la correttezza delle interpretazioni normative adottate dal Comune di Milano;
- la legittimità dell’intero percorso amministrativo che ha portato dalla delibera di pubblico interesse del 2019, alla Convenzione Quadro del 2025, fino alla compravendita dell’area e del complesso immobiliare comprendente lo stadio Meazza;
- la compatibilità con la normativa europea della disciplina speciale prevista dalla cosiddetta «Legge Stadi»;
- la questione se lo stadio e la Grande Funzione Urbana di San Siro debbano essere considerati patrimonio indisponibile oppure patrimonio disponibile;
- la questione relativa all’eventuale vincolo culturale sul Meazza e sull’area.
Su questi temi, quindi, il TAR non ha espresso una valutazione di merito.
In altre parole, la partita giudiziaria si è fermata prima di arrivare alle questioni più sostanziali sollevate dai ricorrenti.
Una sola contestazione è stata esaminata nel merito
Una delle sentenze del TAR ha comunque esaminato nel merito una specifica contestazione, relativa alle procedure seguite dal Consiglio comunale nel settembre 2025, quando Palazzo Marino accelerò la fase conclusiva dell’operazione.
Anche questa contestazione è stata respinta.
Il TAR ha ritenuto infatti che la proposta di Giunta n. 1323/2025, prima di essere portata in Consiglio comunale, fosse stata esaminata in cinque sedute delle commissioni competenti, alle quali avevano partecipato anche altri soggetti secondo le modalità previste.
I giudici hanno quindi ritenuto documentato dal Comune che vi fosse stato un precedente esame della proposta nelle sedi consiliari competenti.
La questione dell'emendamento e del subemendamento
Un'altra contestazione riguardava il rapporto tra un emendamento e un successivo subemendamento, quest'ultimo considerato dai ricorrenti così incisivo da modificare oltre 200 parti del testo originario.
Anche su questo punto il TAR ha respinto la contestazione.
Secondo i giudici, il limite alle modifiche attraverso un subemendamento sarebbe superato soltanto se il suo contenuto fosse tale da privare completamente di significato autonomo e di effetti la parte dell’emendamento rimasta in vigore.
In assenza di questa dimostrazione, secondo il TAR, la modifica può essere considerata legittima anche quando comporti, come sostenuto dai ricorrenti, la sostituzione di una parte essenziale dell’emendamento.
Le reazioni
La vicesindaca di Milano con delega alla Rigenerazione urbana, Anna Scavuzzo, ha interpretato le decisioni come una conferma della correttezza dell’operato del Consiglio comunale, sostenendo che sulla vicenda di San Siro il TAR abbia stabilito che il Consiglio ha lavorato nel rispetto delle regole.
Di segno opposto la posizione dei ricorrenti.
I loro legali hanno annunciato l’intenzione di rivolgersi al Consiglio di Stato, mentre l’ex vicesindaco Luigi Corbani, per il Comitato Si Meazza, ha definito le sentenze del TAR «incredibili e irragionevoli», sostenendo che i giudici si siano concentrati su questioni formali senza affrontare le contestazioni sostanziali.
In sintesi: cosa ha realmente deciso il TAR?
La decisione può essere riassunta in questo modo:
Il TAR non ha dato il via libera giudiziario al nuovo stadio e non ha dichiarato legittimo l’intero percorso che ha portato alla vendita di San Siro.
Ha invece ritenuto inammissibili, per ragioni principalmente processuali, i ricorsi che contestavano gran parte degli atti della procedura.
Le questioni più importanti sollevate dai ricorrenti — dal regime giuridico dell’area al vincolo culturale, dalla Legge Stadi alla qualificazione del patrimonio comunale e alla legittimità complessiva dell’iter amministrativo — non sono quindi state esaminate nel merito.
L’unica parte sostanziale esaminata dal TAR riguarda alcune procedure del Consiglio comunale del settembre 2025, comprese quelle relative all’esame della proposta di Giunta e alla procedura di emendamento e subemendamento: su questi punti, il TAR ha respinto le contestazioni.
Ora la questione potrà proseguire davanti al Consiglio di Stato, al quale i ricorrenti intendono rivolgersi.
Il punto da tenere presente
La differenza è importante: «ricorso inammissibile» non equivale a «ricorso infondato nel merito».
Nel primo caso il giudice non arriva, o non arriva in via generale, a stabilire se le contestazioni siano fondate sul piano sostanziale; nel secondo, invece, le esamina e le respinge perché ritiene che non abbiano fondamento.
Nel caso di San Siro, secondo quanto emerge dalle sentenze richiamate nell’articolo, la maggior parte delle contestazioni si è fermata al primo livello: quello processuale.
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Milano 07 Ottobre 2026
La Redazione (A.B)





